Postato su Giovedì, 26 Aprile 2012
Nuovo e, forse, definitivo colpo alla vessatoria pratica di Equitalia di iscrivere ipoteca per importi bagatellari è arrivato dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 5771/2012. Come noto, l’art. 77, D.P.R. 602/1973, quello che autorizza esplicitamente Equitalia a iscrivere ipoteca sui beni immobili dei contribuenti per crediti “pubblici” (fiscali e non solo), è stato per lungo tempo oggetto di molte contese, in quanto il precedente art. 76 autorizza l’espropriazione e, quindi, la vendita forzosa dei medesimi beni immobili soltanto se il credito azionato è superiore a € 8.000,00. Ci si chiedeva, infatti, se fosse possibile iscrivere ipoteca nei casi in cui concretamente non si sarebbe potuto procedere esecutivamente sullo stesso immobile. Il contrasto pareva risolto nel 2010, quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4077 aveva esplicitamente affermato che “rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 Euro”.