Postato su Mercoledì, 25 Aprile 2012
L’assegno puo’ essere pagabile ad una persona determinata o al portatore (se non viene indicato niente, il titolo si intende emesso al portatore). L’assegno puo’ anche essere emesso all’ordine dello stesso traente (tramite la formula “mio proprio” o simili), generalmente allo scopo di prelevare contanti allo sportello. La scadenza del termine non impedisce di per se’ la presentazione dell’assegno al pagamento e la riscossione dello stesso da parte del portatore. Il traente (colui che ha emesso l’assegno), puo’ pero’ cautelarsi rispetto ad una tardiva presentazione disponendo alla propria banca -per iscritto- la “revoca dell’ordine di pagamento”dopo la scadenza dei termini di presentazione. Cosi’ facendo impedisce alla banca sia di pagare il titolo presentato in ritardo, sia di protestarlo, liberandola da ogni responsabilita’ al riguardo.